Nel maggio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio d’Europa hanno
approvato una Direttiva per le garanzie procedurali dei minori
sospettati o accusati nei procedimenti penali. L’obiettivo della
direttiva era stabilire dei diritti e dei sistemi di tutela necessari e
inderogabili nel momento in cui dei minori siano coinvolti a livello
penale, in quanto categoria particolarmente vulnerabile. Si tratta di
un’iniziativa importante: la direttiva europea presenta l’obbligo di
adozione per tutti gli Stati membri entro 36 mesi, e mira esplicitamente
a uniformare un aspetto molto specifico della giustizia penale. In
altre parole la direttiva europea ha posto le basi perché venga garantito in tutta Europa un giusto processo penale minorile.
Non a caso, infatti, il testo di legge provvede a elencare una serie di
diritti del minore sospettato o arrestato e di obblighi da parte delle
forze dell’ordine e delle autorità per tutelare l’interesse del minore
stesso, fornendo all’atto pratico un modello da seguire.
Il criterio guida del modello di processo proposto dall’Unione Europea è l’interesse del minore. Questo va considerato prioritario, in ogni circostanza.
I primi articoli della Direttiva definiscono i soggetti interessati e
procedono a descrivere i diritti fondamentali dei minori sospettati o
arrestati per aver commesso un reato: il primo, basilare diritto è quello all’informazione,
che garantisce al minore di essere reso consapevole dei propri diritti e
dello svolgimento del processo penale nel quale è coinvolto.
Altra tutela fondamentale è quella rappresentata dalla difesa del minore,
esplicitata all’art. 6. I minori sospettati o arrestati hanno diritto a
ottenere assistenza legale immediatamente, dal momento in cui sono
sottoposti a custodia o convocati come testimoni. Gli Stati membri
devono assicurarsi che il minore possa incontrare il proprio avvocato
prima di essere interrogato da chiunque, e che il difensore sia presente
durante l’interrogatorio da parte del Pm o degli ufficiali di polizia.
Sul rapporto tra il minore e il suo avvocato vige l’assoluta
confidenzialità.
All’art. 7, invece, viene stabilito l’obbligo di valutazione del minore,
dal punto di vista psicologico, del background sociale, economico e
familiare, per identificare vulnerabilità e necessità specifiche in
termini di protezione. La perizia sul minore è centrale
per l’applicazione di misure precauzionali e deve essere svolta da
personale qualificato, capace di coinvolgere, ove possibile, anche altre
persone strettamente legate al minore, quali gli esercenti la potestà
genitoriale.
Un altro importante principio introdotto dalla Direttiva è quello della separazione dei detenuti minori dagli adulti (art.12),
un aspetto in precedenza completamente soggetto alla variabilità delle
normative nazionali. Si tratta di un principio fondamentale al fine di
garantire ai minori un ambiente adeguato al loro sviluppo fisico e
mentale, capace di rispettare il diritto all’educazione, alla vita di
famiglia, a partecipare a programmi specifici per il reinserimento dei
minori nella società. Condizioni che difficilmente potrebbero essere
rispettate in modo adeguato in un ambiente come quello delle carceri per
adulti, dove i minorenni sarebbero in numero assai ridotto rispetto
agli altri detenuti.
L’attenzione all’interesse del minore sospettato, arrestato o detenuto
che è stata posta al centro dei lavori per la Direttiva europea ha
condotto anche a considerare fondamentale la formazione specifica del personale
impiegato nelle diverse fasi del processo penale minorile (art.20).
Tutti gli attori coinvolti devono tenere conto della psicologia dei
minori, utilizzare un linguaggio e un tipo di comunicazione adatti,
incluse tecniche specifiche per gli interrogatori. È, infatti, del tutto
impossibile e irresponsabile applicare lo stesso approccio utilizzato
con gli adulti a soggetti vulnerabili come i minorenni. Tale principio
si applica anche ai magistrati incaricati dei processi penali contro i
minori, e agli avvocati difensori: devono avere una preparazione
specifica e la possibilità di accedere ad una formazione in grado di
prepararli in maniera adeguata.
Un confronto tra la Direttiva europea e le norme che regolano il
processo penale minorile italiano mostra facilmente le somiglianze e i
punti di incontro esistenti tra i due testi normativi. Molti
principi introdotti dalla Direttiva europea appartengono già alla
cultura minorile italiana e all’esperienza specifica dei tribunali per
minorenni. Non a caso, l’Italia ha assunto un ruolo importante nella
scrittura della direttiva, grazie al coinvolgimento dei rappresentanti
nazionali al Parlamento europeo.
Il processo minorile in Italia è normato dal Codice del Processo Penale
Minorile, emesso in concomitanza con il nuovo Codice di procedura
penale, con il Dpr 22 settembre 1988, n. 448. Il codice stabilisce gli
ambiti di competenza e gli istituti responsabili per il processo sui
minori: il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi
dai minori degli anni diciotto, ed esercita la sua funzione anche nei
confronti di quanti, non più minorenni e fino al venticinquesimo anno di
età, sono imputabili per reati commessi prima dei diciotto anni.
L’intero sistema penale minorile riflette la tendenza a centrare
l’attenzione non tanto sul reato commesso, ma sulla persona di minore
età e si sviluppa in tale direzione fin dai primi articoli del codice
del processo penale, dove all’articolo 1 (Principi generali del processo
minorile) si legge: “Comma 1: Nel procedimento a carico di minorenni si
osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse
non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni
sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze
educative del minorenne. Comma 2: Il giudice illustra all’imputato il
significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza
nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”.
Queste poche righe danno la misura dell’atteggiamento del
legislatore nell’elaborare il codice. Il gesto trasgressivo che il
giudice è chiamato a valutare e sanzionare non può essere considerato da
un punto di vista punitivo, ma deve essere oggetto di interpretazione e
va collocato in un’ottica più ampia della quale fa parte anche
un’attenta valutazione del minore che ha commesso il fatto, della sua
psicologia, del suo contesto abitativo, dei rapporti familiari, dei
tanti piccoli elementi di contorno che hanno contribuito a generare nel
ragazzo il disagio palesato nel gesto trasgressivo della norma.
Fin dal principio, dunque, è stato ritenuto fondamentale assumere un
approccio assai diverso rispetto a quello sanzionatorio adottato nel
codice di procedura penale ordinario. Al magistrato minorile è stata imposta una visione strettamente rieducativa,
che deve creare un percorso specifico finalizzato al recupero del
minore e basato su una corretta interpretazione dei suoi bisogni
all’interno del percorso di crescita. A questo scopo, lo stesso codice
prevede agli artt. 20-23 una serie di alternative alla custodia
cautelare, per facilitare i magistrati nella scelta del percorso che
meglio risponde alle necessità educative e alla situazione personale del
singolo minore e scoraggiare il ricorso a soluzioni strettamente
punitive.
La direzione non repressiva e per così dire ‘interpretativa’ data fin dall’inizio al processo penale minorile ha avuto successo.
Tra i minori che entrano nel circuito della giustizia minorile vi è
poca recidiva e la criminalità viene in generale considerata in calo. I
numeri bassi di ragazzi che annualmente entrano nel sistema a loro volta
permettono di dedicare ad ognuno l’attenzione necessaria e prevista dal
codice del processo minorile, perpetuando così le buone pratiche di
ascolto e rieducazione del minore.
Il sistema, comunque, non è esente da problemi, sia a livello di
organizzazione che della frammentazione interna. Inoltre la scarsità dei
numeri viene ritenuta tale da non giustificare la presenza di alcuni
tribunali e relativi servizi per minori, lasciando lo spazio almeno per
una redistribuzione del lavoro e del personale.
La necessità di soluzioni a queste criticità è alla base del disegno di legge delega del Governo sul processo civile C.2953, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016,
che si è posto come obiettivo la razionalizzazione dei servizi e una
più chiara ripartizione delle competenze. Il disegno di legge tuttavia è
stato ampiamente criticato da un gran numero di operatori della giustizia minorile, perché, lungi dal raggiungere gli scopi prefissati, a detta di molti rappresenta un passo indietro
rispetto all’avanzata cultura minorile italiana, che rischia di
compromettere il funzionamento virtuoso del processo minorile. Alla base
del dibattito si trova infatti la proposta di abolizione del Tribunale
per i minorenni a favore della creazione di sezioni specializzate per la
famiglia e i minori all’interno dei tribunali ordinari. Tali istituti
unirebbero l’aspetto penale strettamente legato ai minori, sviluppatosi
nella direzione dell’ascolto e della rieducazione, a quello civile più
ampiamente inclusivo di tutti gli aspetti familiari. L’accorpamento
riguarderebbe anche le rispettive Procure: la Procura per i minori
verrebbe assorbita in quella ordinaria, subendone i tempi e le modalità
di lavoro, e perdendo tutta la sua unicità.
È proprio la perdita della specificità delle competenze,
delle funzioni, degli approcci il rischio denunciato con forza dai
molti magistrati per i minori, ma anche da avvocati e associazioni che
si occupano dei diritti dei bambini. Come hanno fatto notare in molti,
la riforma non solo rappresenta un passo indietro rispetto agli sforzi
fatti per creare un sistema specifico e specializzato, ma è in aperta controtendenza con la direttiva europea del 2016,
che promuove proprio la specificità degli istituti che si occupano dei
minori e quell’attenzione all’individuo che aveva fatto del sistema
italiano un modello. Con il rischio, se venisse approvato il disegno di
legge e adottate le modifiche alla giustizia minorile, di doverlo
nuovamente riformare per aderire a principi promossi dal Parlamento
europeo.
Il disegno di legge è stato trasmesso al Senato lo scorso agosto; poco
prima il ministro della Giustizia Orlando, con grande soddisfazione
delle molte associazioni schierate in difesa dell’attuale sistema penale
minorile, aveva acconsentito a stralciare la parte relativa alle
modifiche alla giustizia minorile e familiare, che dunque non dovrebbero
essere riformate.
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